|
Premere
qui per scaricare lo statuto in formato Word
Statuto
Art.1
– Denominazione
E’
costituita, in Torino, l’Associazione Mussomelese “Terra Manfridae”.
Essa
è una libera Associazione autonoma, apartitica e senza fini di lucro.
Art.2
– Finalità
L’Associazione
persegue finalità culturali, sociali e ricreative attraverso:
a)
la promozione di attività culturali, in vari ambiti e di comune
interesse, per la crescita personale e l’arricchimento delle proprie
conoscenze;
b)
la valorizzazione, promozione e conservazione delle forme letterarie,
scientifiche, artistiche dell’identità culturale mussomelese;
c)
la salvaguardia, custodia e diffusione della memoria storica individuale
e collettiva delle proprie origini;
d)
la condivisione delle proprie competenze ed esperienze a beneficio dei
soci e dei loro familiari;
e)
la promozione di attività tra soci e figli dei soci che mirino, oltre
che alla reciproca conoscenza, alla riscoperta, valorizzazione e conservazione
delle proprie origini;
f)
la promozione di attività di raccordo con Enti e Associazioni,
soprattutto se operanti nel paese di origine;
g)
l’organizzazione di incontri conviviali e di manifestazioni ricreative
e turistiche per star bene insieme e condividere il tempo libero.
L’associazione
si propone, inoltre, di svolgere qualsiasi altra iniziativa connessa agli scopi
sopra descritti.
Articolo
3 – Durata e sede
L’Associazione
ha una durata illimitata e, in attesa di averne una propria, ha la sua sede
provvisoria presso il domicilio del suo Presidente pro tempore.
Articoli
4 - Organi dell’Associazione
Sono
organi dell’Associazione:
a)
l’Assemblea sei Soci;
b)
il Consiglio Direttivo.
Articolo
5 - Soci
Sono
Soci fondatori: Alfonso Lupo, Enza Randazzo e Francesco Paolo Amico, i quali
sono delegati alla firma dell’atto notarile per la costituzione
dell’Associazione.
Sono
Soci ordinari, d’ora in avanti denominati semplicemente Soci: tutti coloro che
risultano iscritti come tali nel libro dei Soci, anche di tipo informatico,
dell’Associazione e versano la quota sociale annua.
Possono
divenirlo coloro che presentano la necessaria richiesta secondo il disposto
dell’articolo seguente.
Sono
Soci sostenitori: coloro i quali intendono sostenere l’Associazione e versano
una quota sociale annua maggiorata rispetto a quella ordinaria.
Essi
fanno parte dell’Associazione ma non acquisiscono i diritti e gli obblighi dei
Soci ordinari ed in particolare non hanno diritto di voto. Possono essere Soci
sostenitori gli Enti Pubblici e Privati o le persone giuridiche e fisiche.
Articolo
6 - Modalità di associazione
Si
può acquisire la qualità di Socio presentando la domanda di associazione al
Consiglio Direttivo che decide a maggioranza; in caso di parità prevale il voto
del Presidente.
La
richiesta, sottoscritta dall’interessato, deve essere controfirmata da due
Soci presentatori; nel deliberare su detta richiesta, il Consiglio Direttivo
dovrà preventivamente accertare l’esistenza di almeno una delle seguenti
condizioni in favore del richiedente:
a)
essere nato a Mussomeli
b)
avere un ascendente mussomelese;
c)
essere coniuge di un mussomelese.
Il
Consiglio Direttivo non renderà alcuna motivazione sull’accoglimento di una
domanda di ammissione mentre significherà succintamente il suo rigetto; i Soci
presentatori della domanda non accolta possono proporre appello, in favore della
stessa, al Consiglio Direttivo che, questa seconda volta, delibererà
inappellabilmente.
Con
la presentazione della richiesta di ammissione, l’aspirante Socio dichiara di
essere a conoscenza delle norme statutarie e si impegna ad osservarle;
all’atto della sua ammissione, al Socio viene consegnata copia dello Statuto
tempo per tempo in vigore.
Articolo
7 - Diritti e doveri del Socio
Al
Socio spetta il godimento e l’uso di quanto appartiene all’Associazione;
egli ha inoltre diritto di:
a)
esprimere il proprio voto;
b)
partecipare alle assemblee;
c)
frequentare le riunioni conviviali e le manifestazioni organizzate
dall’Associazione;
d)
godere, quando è previsto un esborso, delle eventuali facilitazioni
concesse ai Soci;
e)
sottoscrivere, a titolo di presentazione, le domande di ammissione degli
aspiranti Soci;
f)
richiedere al Presidente inviti per i propri ospiti, rispondendo, se del
caso, della loro quota di partecipazione.
Altresì il Socio
ha il dovere di:
a)
ottemperare a quanto disposto dallo Statuto vigente;
b) apportare il
proprio contributo fattivo alle assemblee ed alle iniziative sociali;
c)
corrispondere puntualmente le quote sociali nei modi e nei tempi indicati di
seguito.
Articolo 8 - Decadenza
della qualità di Socio
Con delibera del
Consiglio Direttivo, il Socio viene dichiarato decaduto per:
a)
accertata contravvenzione
dei suoi doveri;
b)
dimissioni volontarie
Articolo 9 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è la riunione
in sede deliberante dei Soci tutti dell’Associazione.
Essa
elegge e proclama i Consiglieri del Consiglio Direttivo; è convocata dal
Presidente, almeno una volta l’anno, per l’esame e l’approvazione del
rendiconto annuale e del bilancio preventivo e, ad ogni triennio, per
l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo.
Inoltre
l’Assemblea:
a)
è convocata dal Presidente nei casi previsti dallo Statuto ovvero per
espressa deliberazione del Consiglio Direttivo o per motivata richiesta scritta
da parte di almeno un quarto dei Soci;
b)
viene indetta, sia in prima che in seconda convocazione e con un anticipo
di almeno dieci giorni, mediante avviso – contenente l’indicazione del
giorno, dell’ora, del luogo e dell’Ordine del Giorno dell’adunanza-
inviato a ciascun Socio;
c)
delibera con voto nominale e a maggioranza assoluta: in prima
convocazione alla presenza di metà più uno dei Soci mentre, in seconda
convocazione, qualunque sia il loro numero.
Ove
la deliberazione assembleare abbia per oggetto emendamenti o modifiche allo
Statuto, l’Assemblea deve deliberare, come previsto, alla presenza della
maggioranza assoluta dei soci ma con un risultato che esprima la volontà di
almeno due terzi dei votanti.
Tranne
diverso, esplicito orientamento dell’Assemblea, le votazioni si effettuano per
alzata di mano; per quelle che riguardano persone è prescritto, in ogni caso,
lo scrutinio segreto.
La
convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso affisso nella sede
dell'Associazione o con avviso spedito ai Soci al domicilio risultante dal libro
Soci.
Articolo 10 - Il
Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo è composto da cinque Consiglieri, eletti dall’Assemblea
dei Soci; essi restano in carica tre anni e
sono rieleggibili.
Entro
otto giorni dalla avvenuta elezione, il Consigliere più anziano di età convoca
la prima riunione; durante questa riunione, con voto segreto ovvero con modalità
eventualmente diverse, il Consiglio Direttivo procederà alla nomina, nel suo
stesso interno, delle seguenti cariche sociali:
a)
- il Presidente
b)
- il Vice Presidente vicario
del Presidente;
c)
- il Vice Presidente
organizzatore;
d)
- il Segretario
e)
- il Tesoriere
Fanno anche parte
di diritto del Consiglio Direttivo i Soci fondatori anche se non eletti.
Articolo 11 – Funzioni del Consiglio Direttivo
E’
potestà ovvero compito del Consiglio Direttivo:
a)
provvedere alla gestione economica-finanziaria, all’amministrazione ed
a tutto ciò che è necessario per il conseguimento delle finalità
dell’Associazione;
b)
proporre all’Assemblea dei Soci l’entità delle quote associative;
c)
deliberare la convocazione dell’Assemblea dei Soci;
d)
stabilire il programma che regola la vita sociale;
e)
valutare le proposte di sanzioni disciplinari avanzate dai singoli
consiglieri;
f)
esaminare i rendiconti consuntivo e preventivo, redatti dal Consigliere
Tesoriere, da presentarsi all’Assemblea annuale dei Soci;
g)
proporre all’Assemblea all’uopo convocata, eventuali modifiche alle
norme statutarie oppure contributi straordinari finalizzati agli scopi
dell’Associazione;
h)
deliberare su tutte le questioni sottoposte al suo esame.
Articolo
12 - Riunioni del Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo si riunisce per espressa volontà del Presidente oppure a
seguito richiesta scritta di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.
Esso
è convocato dal Presidente mediante avviso – inviato almeno tre giorni prima
ad ogni Consigliere – contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del
luogo e dell’Ordine del Giorno della riunione; in caso di urgenza è
sufficiente e valida la convocazione per via telematica o telefonica.
Per
la validità delle sue delibere, che sono sempre assunte a maggioranza assoluta
dei presenti, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei
Consiglieri in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Articolo 13
- Il Presidente
Il
Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione.
Provvede
a far rispettare il programma stabilito dall’Associazione, le decisioni
assunte dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo.
Decide
in merito a casi di particolare urgenza, salvo poi far ratificare gli atti dal
Consiglio Direttivo.
Convoca
l’Assemblea – presiedendola ed avendo formato il relativo Ordine del Giorno
– almeno una volta all’anno entro il primo quadrimestre solare, per
l’esame e la ratifica del rendiconto di cassa e per l’approvazione del
programma delle attività.
Altresì
la convoca ogni tre anni, sempre entro il primo quadrimestre solare, per il
rinnovo delle cariche sociali od anche ogni qualvolta ravvede la necessità di
tutelare la corretta prosecuzione della vita sociale; a seguito di richiesta
scritta di almeno due Consiglieri, il Presidente deve provvedere alla
convocazione dell’Assemblea entro sette giorni così come in conseguenza di
analoga istanza presentata da
almeno un quarto dei Soci.
Articolo
14 - Il Vice Presidente vicario del
Presidente.
Egli
assume le stesse funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento dello
stesso.
Ove
sia il Presidente che il Vice Presidente Vicario siano contemporaneamente
assenti ovvero impediti, la funzione di Presidente è assolta dal Consigliere più
anziano di età.
Articolo15 - Il
Vice Presidente organizzatore
Egli
ha competenza primaria sulle questioni che attengono alla gestione ed
organizzazione di tutte le manifestazioni indette e poste in essere
dall’Associazione; risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo.
Per
conseguire la loro migliore riuscita, coordina la necessaria operatività
avvalendosi, volta per volta, dei più opportuni collaboratori.
Articolo 16 -
Il Consigliere Segretario
Egli
provvede:
a)
alla tenuta del registro con i verbali relativi alle riunioni
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curando la redazione degli stessi
verbali per poi sottoscriverli assieme al Presidente;
b)
alla classificazione ed alla conservazione del carteggio sociale;
c)
alla pubblicazione degli atti e dei disposti voluti dall’Assemblea, dal
Consiglio Direttivo e dal Presidente;
d)
all’aggiornamento dell’Albo dei Soci, nel rispetto delle delibere
inerenti alle iscrizioni ed alle cancellazioni;
e)
all’invio del Notiziario dell’Associazione ai Soci ed agli Enti e
Associazioni o alla sua pubblicazione di tipo informatico tramite sito web.
Articolo 17 -
Il Consigliere Tesoriere
Egli
è incaricato di:
a)
redigere annualmente i bilanci, consuntivo e preventivo, da presentare
all’Assemblea dei Soci;
b)
curare l’esazione delle quote e dei contributi sociali sia ordinari che
straordinari, oltre a tutto quanto può derivare in ragione dell’attività
dell’Associazione;
c)
eseguire pagamenti su disposizione scritta del Presidente, avendo cura di
informare successivamente il Consiglio Direttivo delle spese sostenute;
d)
tenere la contabilità generale aggiornandola costantemente;
e)
compilare accuratamente l’inventario generale, in caso di esistenza del
patrimonio dell’Associazione.
Articolo 18 -
I Consiglieri
Essi
compongono l’organismo esecutivo dell’Associazione, offrendo il contributo
della loro particolare competenza ed esperienza; perseguono il migliore
funzionamento dell’Associazione in conformità ai suoi scopi istituzionali.
Controllano
l’attuazione dei provvedimenti già deliberati e trasmettono in Consiglio
Direttivo, partecipando assiduamente alle sue riunioni, le eventuali istanze dei
Soci.
La
assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive, ne determina la decadenza
dalla funzione che viene loro
notificata dal Consiglio Direttivo dopo che la decisione è stata assunta nella
seduta successiva a quella nella quale si è verificata la suddetta causa.
Articolo 19 -
Sostituzione dei Consiglieri
Alla
sostituzione di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, che si
rendesse necessaria per dimissioni ovvero per altra causa, provvede il Consiglio
medesimo facendo subentrare all’uscente il Socio che nelle ultime elezioni ha
riportato il maggior numero di suffragi tra i non eletti, rispettando quanto
previsto dal successivo art.23.
Ove
risultasse una parità nei suffragi ottenuti da più Soci, assumerebbe valore
discriminante la più lunga ed ininterrotta appartenenza all’Associazione e,
se sussistesse ulteriore parità, prevarrebbe la maggiore età.
Articolo 20 -
Scioglimento del Consiglio Direttivo
Nel
caso di dimissioni della totalità o della maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il Consiglio Direttivo si intende sciolto anche se provvede alla
ordinaria amministrazione in attesa della necessaria convocazione
dell’Assemblea elettiva che il Presidente deve sollecitamente indire in
maniera che quest’ultima si svolga entro e non oltre un mese dallo
scioglimento del Consiglio Direttivo.
In
questa circostanza, la decorrenza del triennio di validità del mandato del
rinnovato Consiglio Direttivo, ha inizio con il nuovo anno sociale del
sodalizio.
Articolo 21 -
Assemblea elettiva
Il
giorno, all’orario e nel luogo previsti dall’Ordine del Giorno
dell’Assemblea elettiva dei candidati alle cariche sociali, il Presidente
dell’Associazione, coadiuvato dal Consigliere Segretario, appronta un numero
di schede, pari a quelle dei soci; procura, altresì, un’urna vuota nella
quale raccogliere le schede votate.
Successivamente
cede la Presidenza dell’Assemblea elettiva ad altro Socio da lui proposto ed
allo scopo nominato per acclamazione o per alzata di mano.
Quest’ultimo,
constatata la validità dell’Assemblea, ne dirige l’andamento nominando a
sua volta un Segretario e tre scrutatori onde costituirne insieme il seggio
elettorale; detto seggio resterà aperto per due ore da conteggiarsi
dall’inizio delle operazioni di voto.
Esaurito il tempo
come prima prestabilito, il Presidente dell’Assemblea dichiara chiuse le
votazioni e procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio delle schede;
portato a termine questo compito, egli proclama gli eletti ed il Segretario
redige il verbale dell’Assemblea sottoscrivendolo insieme al Presidente ed
agli scrutatori.
Detto
verbale, con le schede votate, viene consegnato al Consigliere Segretario uscente che ne cura la conservazione; le schede vanno
distrutte trenta giorni dopo la votazione.
Articolo 22 – Votazioni
Per
poter esprimere il proprio voto, l’elettore deve essere presente
all’Assemblea elettiva ed essere in regola con il pagamento delle quote
sociali.
E’
tuttavia consentito esprimere il proprio voto delegando un altro Socio votante;
a tal proposito è condizione tassativa che il delegante ed il delegato siano in
regola con il pagamento delle quote
sociali e che quest’ultimo sia in possesso di una delega soltanto.
Il
Presidente del seggio elettorale, dopo aver proceduto alla verifica dei poteri,
consegna a ciascun Socio che ne ha
diritto una scheda come sopra definita e da lui siglata; lo stesso Socio, se
anche delegato, ne riceverà due.
Dopo
che l’elettore ha espresso il proprio voto
– indicando sulla scheda al massimo cinque preferenze tra i nominativi
dei candidati resisi disponibili - restituisce la scheda al
Presidente che provvede a deporla nell’urna.
Ad
insindacabile giudizio del Presidente del seggio, le schede che recano una
qualsivoglia alterazione – abrasione, cancellatura o altro segno particolare
– sono considerate nulle.
Articolo 23 – Risultati
elettorali
Con
l’atto della loro proclamazione da parte del Presidente del Seggio, risultano
eletti Consiglieri i cinque candidati che, tra i nati o con ascendente mussomelese, hanno ottenuto il maggior numero di suffragi;
qualora non si raggiungesse il numero previsto, risultano eletti i candidati
che, tra i coniugi dei mussomelesi, hanno ottenuto il maggior numero di
suffragi.
In
caso di parità nel numero di preferenze ottenute da candidati, risulta eletto
il Socio più anziano per appartenenza all’Associazione;
al verificarsi di una ulteriore condizione
di parità, prevale il Socio più anziano di età.
Articolo 24
- Anno sociale
L’anno
sociale ed il relativo esercizio finanziario, hanno inizio il primo gennaio e si
chiudono il trentun dicembre successivo.
Articolo 25 – Presidente
Onorario e Socio Onorario
Su
proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea può attribuire la carica di
Presidente Onorario a vita a un Socio che si sia particolarmente distinto in una
pluriennale attività a beneficio dell’Associazione.
Detta
carica, incompatibile in contemporanea con altre cariche sociali, è
attribuibile, di volta in volta, ad un solo Socio.
Analogamente,
su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea può attribuire la carica di
Socio Onorario a vita a un Socio che si sia particolarmente distinto in una
pluriennale attività a beneficio dell’Associazione.
Detta
carica, incompatibile in contemporanea con altre cariche sociali, è
attribuibile, di volta in volta, ad un solo Socio.
Il
Presidente Onorario ed il Socio Onorario acquisiscono i diritti
dell’Associazione, ma non versano la quota associativa.
Articolo 26 -
Proventi dell’Associazione
L’Associazione
provvede alla propria amministrazione attraverso:
a)
le quote degli associati:
b)
le donazioni o altri proventi.
L’entità
delle quote sociali viene stabilita, su proposta del Consiglio Direttivo,
dall’Assemblea dei Soci.
Le quote devono
essere corrisposte a mani del Consigliere Tesoriere ovvero a mezzo versamento su
c/c bancario od altro sistema equipollente, in soluzione annuale entro fine
febbraio.
Il
Socio che non provvede al pagamento della sua quota entro il termine predetto,
è sollecitato a farlo a cura del Consigliere
Tesoriere con lettera raccomandata; egli è tenuto al pagamento della
quota entro trenta giorni dalla
ricezione del sollecito poiché, se ancora inadempiente nella corresponsione di
quanto dovuto, egli perderà ogni suo diritto e, dal Consiglio Direttivo, verrà
automaticamente dichiarato decaduto
dalla sua qualità di socio.
Articolo 27 -
Insegne dell’Associazione
La
simbologia dell’Associazione viene decisa dal Consiglio Direttivo, il quale
deve tener presente che ogni modifica alla tradizione consolidata, deve essere
giustificata da effettive esigenze funzionali.
Articolo 28
- Notiziario
dell’Associazione
La
pubblicazione ufficiale dell’Associazione è il “Notiziario” del quale è
responsabile il Presidente nel pieno rispetto delle vigenti leggi sulla stampa e
di una informazione semplice ed obiettiva; per la sua stesura viene consentita
ampia partecipazione a tutti i Soci oltre che a quanti ritenga opportuno il
Presidente.
Il
“Notiziario” costituisce un mezzo per una libera espressione di
comunicazione dei Soci nonché di divulgazione delle attività svolte, da
svolgere ed in generale della vita dell’Associazione.
Subordinatamente
alle possibilità finanziarie dell’Associazione, la sua pubblicazione potrà
avvenire o in forma cartacea o informatica tramite sito web.
Articolo 29 – Sanzioni
La
violazione delle norme statutarie, ed in generale tutto ciò che provoca
turbamento alla indispensabile armonia che deve regnare tra i Soci – ovvero la
contravvenzione ai doveri della convivenza civile – comportano a carico dei
loro autori, secondo la gravità e/o la recidività, i seguenti
provvedimenti disciplinari:
a)
il richiamo scritto;
b)
la sospensione temporanea;
c)
l’espulsione dall’Associazione.
I
provvedimenti come sopra esposti, vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.
Articolo 30 -
Ricorso in appello
L’eventuale
ricorso in appello di un Socio avverso i provvedimenti disciplinari a lui
irrogati, deve essere formulato per iscritto ed inviato al Presidente entro
quindici giorni dall’avvenuta conoscenza dal fatto contestatogli il quale, in
conseguenza di ciò, riunirà in tempi brevi il Consiglio Direttivo che deciderà,
questa volta, definitivamente.
Articolo 31
- Gruppo “Giovani”
Nell’ambito
dell’Associazione si inserisce il gruppo “Giovani”, retto da un proprio
regolamento che, per avere efficacia, deve essere approvato dal Consiglio
Direttivo.
Articolo 32 -
Scioglimento dell’Associazione
Lo
scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato da una apposita
Assemblea costituita da un numero di Soci non inferiore ai due terzi di tutti
gli aventi diritto al voto in prima convocazione e, qualunque sia il numero dei
Soci presenti, in seconda convocazione.
In
questo caso ogni bene, eventualmente in possesso dell’Associazione verrà
devoluto, su designazione dell’Assemblea e detratti i costi e le spese
ordinarie, ad istituzioni benefiche.
Per
ogni e qualsivoglia contestazione giudiziaria, sia in sede attiva che passiva,
sarà competente sempre ed inderogabilmente il Foro di Torino.
Nota
a verbale
Il
presente Statuto così composto da n. 13 (tredici) pagine oltre a questa –
contenenti in totale n. 32 (trentadue) articoli – identificate ciascuna dal
Presidente e dal Segretario dell’assemblea di costituzione
dell’Associazione, viene approvata oggi, giorno 11 del mese di maggio
dell’anno duemiladue, dall’Assemblea dei Soci della Associazione Mussomelese
“Terra Manfridae”, tenutasi nei modi e nei tempi dovuti; esso entra in
vigore con piena efficacia, contestualmente alla sua sottoscrizione conseguente
all’approvazione assembleare.
Torino,
11/05/2002
Firmato
Il
Presidente
Il
Segretario
|