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Statuto

 

Art.1 – Denominazione

E’ costituita, in Torino, l’Associazione Mussomelese “Terra Manfridae”.
Essa è una libera Associazione autonoma, apartitica e senza fini di lucro.

Art.2 – Finalità

L’Associazione persegue finalità culturali, sociali e ricreative attraverso:
a)     la promozione di attività culturali, in vari ambiti e di comune interesse, per la crescita personale e l’arricchimento delle proprie conoscenze;
b)    la valorizzazione, promozione e conservazione delle forme letterarie, scientifiche, artistiche dell’identità culturale mussomelese;
c)     la salvaguardia, custodia e diffusione della memoria storica individuale e collettiva delle proprie origini; 
d)    la condivisione delle proprie competenze ed esperienze a beneficio dei soci e dei loro familiari;
e)     la promozione di attività tra soci e figli dei soci che mirino, oltre che alla reciproca conoscenza, alla riscoperta, valorizzazione e conservazione delle proprie origini;
f)      la promozione di attività di raccordo con Enti e Associazioni, soprattutto se operanti nel paese di origine;
g)     l’organizzazione di incontri conviviali e di manifestazioni ricreative e turistiche per star bene insieme e condividere il tempo libero.
L’associazione si propone, inoltre, di svolgere qualsiasi altra iniziativa connessa agli scopi sopra descritti.

Articolo 3 – Durata e sede

L’Associazione ha una durata illimitata e, in attesa di averne una propria, ha la sua sede provvisoria presso il domicilio del suo Presidente pro tempore.

Articoli 4 -  Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
a)     l’Assemblea sei Soci;
b)    il Consiglio Direttivo.
 

Articolo 5 -  Soci

Sono Soci fondatori: Alfonso Lupo, Enza Randazzo e Francesco Paolo Amico, i quali sono delegati alla firma dell’atto notarile per la costituzione dell’Associazione.
Sono Soci ordinari, d’ora in avanti denominati semplicemente Soci: tutti coloro che risultano iscritti come tali nel libro dei Soci, anche di tipo informatico, dell’Associazione e versano la quota sociale annua.
Possono divenirlo coloro che presentano la necessaria richiesta secondo il disposto dell’articolo seguente.
Sono Soci sostenitori: coloro i quali intendono sostenere l’Associazione e versano una quota sociale annua maggiorata rispetto a quella ordinaria.
Essi fanno parte dell’Associazione ma non acquisiscono i diritti e gli obblighi dei Soci ordinari ed in particolare non hanno diritto di voto. Possono essere Soci sostenitori gli Enti Pubblici e Privati o le persone giuridiche e fisiche.
 

Articolo 6 -  Modalità di associazione

Si può acquisire la qualità di Socio presentando la domanda di associazione al Consiglio Direttivo che decide a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La richiesta, sottoscritta dall’interessato, deve essere controfirmata da due Soci presentatori; nel deliberare su detta richiesta, il Consiglio Direttivo dovrà preventivamente accertare l’esistenza di almeno una delle seguenti condizioni in favore del richiedente:
a)     essere nato a Mussomeli
b)    avere un ascendente mussomelese;
c)     essere coniuge di un mussomelese.
Il Consiglio Direttivo non renderà alcuna motivazione sull’accoglimento di una domanda di ammissione mentre significherà succintamente il suo rigetto; i Soci presentatori della domanda non accolta possono proporre appello, in favore della stessa, al Consiglio Direttivo che, questa seconda volta, delibererà inappellabilmente.
Con la presentazione della richiesta di ammissione, l’aspirante Socio dichiara di essere a conoscenza delle norme statutarie e si impegna ad osservarle; all’atto della sua ammissione, al Socio viene consegnata copia dello Statuto tempo per tempo in vigore.

Articolo 7 -  Diritti e doveri del Socio

Al Socio spetta il godimento e l’uso di quanto appartiene all’Associazione; egli ha inoltre diritto di:
a)     esprimere il proprio voto;
b)    partecipare alle assemblee;
c)     frequentare le riunioni conviviali e le manifestazioni organizzate dall’Associazione;
d)    godere, quando è previsto un esborso, delle eventuali facilitazioni concesse ai Soci;
e)     sottoscrivere, a titolo di presentazione, le domande di ammissione degli aspiranti Soci;
f)      richiedere al Presidente inviti per i propri ospiti, rispondendo, se del caso, della loro quota di partecipazione.
Altresì il Socio ha il dovere di:
a)  ottemperare a quanto disposto dallo Statuto vigente;
b) apportare il proprio contributo fattivo alle assemblee ed alle iniziative sociali;
c) corrispondere puntualmente le quote sociali nei modi e nei tempi indicati di seguito.
 

Articolo 8 -  Decadenza della qualità di Socio

Con delibera del Consiglio Direttivo, il Socio viene dichiarato decaduto per:
a)     accertata  contravvenzione dei suoi doveri;
b)    dimissioni volontarie
 

  Articolo 9 – Assemblea dei Soci

      L’Assemblea dei Soci è la riunione in sede deliberante dei Soci tutti dell’Associazione.
Essa elegge e proclama i Consiglieri del Consiglio Direttivo; è convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, per l’esame e l’approvazione del rendiconto annuale e del bilancio preventivo e, ad ogni triennio, per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo.
Inoltre l’Assemblea:
a)     è convocata dal Presidente nei casi previsti dallo Statuto ovvero per espressa deliberazione del Consiglio Direttivo o per motivata richiesta scritta da parte di almeno un quarto dei Soci;
b)    viene indetta, sia in prima che in seconda convocazione e con un anticipo di almeno dieci giorni, mediante avviso – contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e dell’Ordine del Giorno dell’adunanza- inviato a ciascun Socio;
c)     delibera con voto nominale e a maggioranza assoluta: in prima convocazione alla presenza di metà più uno dei Soci mentre, in seconda convocazione, qualunque sia il loro numero.
Ove la deliberazione assembleare abbia per oggetto emendamenti o modifiche allo Statuto, l’Assemblea deve deliberare, come previsto, alla presenza della maggioranza assoluta dei soci ma con un risultato che esprima la volontà di almeno due terzi dei votanti.
Tranne diverso, esplicito orientamento dell’Assemblea, le votazioni si effettuano per alzata di mano; per quelle che riguardano persone è prescritto, in ogni caso, lo scrutinio segreto.
La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione o con avviso spedito ai Soci al domicilio risultante dal libro Soci.

 

Articolo 10 -  Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque Consiglieri, eletti dall’Assemblea dei Soci; essi restano in carica tre anni  e sono rieleggibili.
Entro otto giorni dalla avvenuta elezione, il Consigliere più anziano di età convoca la prima riunione; durante questa riunione, con voto segreto ovvero con modalità eventualmente diverse, il Consiglio Direttivo procederà alla nomina, nel suo stesso interno, delle seguenti cariche sociali:
a)     -  il Presidente
b)    -  il Vice Presidente vicario del Presidente;
c)     -  il Vice Presidente organizzatore;
d)    -  il Segretario
e)     -  il Tesoriere
Fanno anche parte di diritto del Consiglio Direttivo i Soci fondatori anche se non eletti.

 

Articolo 11 – Funzioni del Consiglio Direttivo

E’ potestà ovvero compito del Consiglio Direttivo:
a)     provvedere alla gestione economica-finanziaria, all’amministrazione ed a tutto ciò che è necessario per il conseguimento delle finalità dell’Associazione;
b)    proporre all’Assemblea dei Soci l’entità delle quote associative;
c)     deliberare la convocazione dell’Assemblea dei Soci;
d)    stabilire il programma che regola la vita sociale;
e)     valutare le proposte di sanzioni disciplinari avanzate dai singoli consiglieri;
f)      esaminare i rendiconti consuntivo e preventivo, redatti dal Consigliere Tesoriere, da presentarsi all’Assemblea annuale dei Soci;
g)     proporre all’Assemblea all’uopo convocata, eventuali modifiche alle norme statutarie oppure contributi straordinari finalizzati agli scopi dell’Associazione;
h)     deliberare su tutte le questioni sottoposte al suo esame.
 

Articolo 12 -  Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce per espressa volontà del Presidente oppure a seguito richiesta scritta di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.
Esso è convocato dal Presidente mediante avviso – inviato almeno tre giorni prima ad ogni Consigliere – contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e dell’Ordine del Giorno della riunione; in caso di urgenza è sufficiente e valida la convocazione per via telematica o telefonica.
Per la validità delle sue delibere, che sono sempre assunte a maggioranza assoluta dei presenti, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Articolo 13  -  Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione.
Provvede a far rispettare il programma stabilito dall’Associazione, le decisioni assunte dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo.
Decide in merito a casi di particolare urgenza, salvo poi far ratificare gli atti dal Consiglio Direttivo.
Convoca l’Assemblea – presiedendola ed avendo formato il relativo Ordine del Giorno – almeno una volta all’anno entro il primo quadrimestre solare, per l’esame e la ratifica del rendiconto di cassa e per l’approvazione del programma delle attività.
Altresì la convoca ogni tre anni, sempre entro il primo quadrimestre solare, per il rinnovo delle cariche sociali od anche ogni qualvolta ravvede la necessità di tutelare la corretta prosecuzione della vita sociale; a seguito di richiesta scritta di almeno due Consiglieri, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro sette giorni così come in conseguenza di analoga istanza  presentata da almeno un quarto dei Soci.

 

Articolo 14 -  Il Vice Presidente vicario del Presidente.

Egli assume le stesse funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.
Ove sia il Presidente che il Vice Presidente Vicario siano contemporaneamente assenti ovvero impediti, la funzione di Presidente è assolta dal Consigliere più anziano di età.

 

Articolo15 -  Il Vice Presidente organizzatore

Egli ha competenza primaria sulle questioni che attengono alla gestione ed organizzazione di tutte le manifestazioni indette e poste in essere dall’Associazione; risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo.
Per conseguire la loro migliore riuscita, coordina la necessaria operatività avvalendosi, volta per volta, dei più opportuni collaboratori.
 

Articolo 16 -  Il Consigliere Segretario

Egli provvede:
a)     alla tenuta del registro con i verbali relativi alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curando la redazione degli stessi verbali per poi sottoscriverli assieme al  Presidente;
b)    alla classificazione ed alla conservazione del carteggio sociale;
c)     alla pubblicazione degli atti e dei disposti voluti dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Presidente;
d)    all’aggiornamento dell’Albo dei Soci, nel rispetto delle delibere inerenti alle iscrizioni ed alle cancellazioni;
e)     all’invio del Notiziario dell’Associazione ai Soci ed agli Enti e Associazioni o alla sua pubblicazione di tipo informatico tramite sito web.

Articolo 17 -  Il Consigliere Tesoriere

Egli è incaricato di:
a)     redigere annualmente i bilanci, consuntivo e preventivo, da presentare all’Assemblea dei Soci;
b)    curare l’esazione delle quote e dei contributi sociali sia ordinari che straordinari, oltre a tutto quanto può derivare in ragione dell’attività dell’Associazione;
c)     eseguire pagamenti su disposizione scritta del Presidente, avendo cura di informare successivamente il Consiglio Direttivo delle spese sostenute;
d)    tenere la contabilità generale aggiornandola costantemente;
e)     compilare accuratamente l’inventario generale, in caso di esistenza del patrimonio dell’Associazione.
 

Articolo 18 -  I Consiglieri

Essi compongono l’organismo esecutivo dell’Associazione, offrendo il contributo della loro particolare competenza ed esperienza; perseguono il migliore funzionamento dell’Associazione in conformità ai suoi scopi istituzionali.
Controllano l’attuazione dei provvedimenti già deliberati e trasmettono in Consiglio Direttivo, partecipando assiduamente alle sue riunioni, le eventuali istanze dei  Soci.
La assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive, ne determina la decadenza dalla funzione  che viene loro notificata dal Consiglio Direttivo dopo che la decisione è stata assunta nella seduta successiva a quella nella quale si è verificata la suddetta causa.

 

Articolo 19 -  Sostituzione dei Consiglieri

Alla  sostituzione di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, che si rendesse necessaria per dimissioni ovvero per altra causa, provvede il Consiglio medesimo facendo subentrare all’uscente il Socio che nelle ultime elezioni ha riportato il maggior numero di suffragi tra i non eletti, rispettando quanto previsto dal successivo art.23.
Ove risultasse una parità nei suffragi ottenuti da più Soci, assumerebbe valore discriminante la più lunga ed ininterrotta appartenenza all’Associazione e, se sussistesse ulteriore parità, prevarrebbe la maggiore età.

 

Articolo 20 -  Scioglimento del Consiglio Direttivo

Nel caso di dimissioni della totalità o della maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo si intende sciolto anche se provvede alla ordinaria amministrazione in attesa della necessaria convocazione dell’Assemblea elettiva che il Presidente deve sollecitamente indire in maniera che quest’ultima si svolga entro e non oltre un mese dallo scioglimento del Consiglio Direttivo.
In questa circostanza, la decorrenza del triennio di validità del mandato del rinnovato Consiglio Direttivo, ha inizio con il nuovo anno sociale del sodalizio.

 

Articolo 21 -  Assemblea elettiva

Il giorno, all’orario e nel luogo previsti dall’Ordine del Giorno dell’Assemblea elettiva dei candidati alle cariche sociali, il Presidente dell’Associazione, coadiuvato dal Consigliere Segretario, appronta un numero di schede, pari a quelle dei soci; procura, altresì, un’urna vuota nella quale raccogliere le schede votate.
Successivamente cede la Presidenza dell’Assemblea elettiva ad altro Socio da lui proposto ed allo scopo nominato per acclamazione o per alzata di mano.
Quest’ultimo, constatata la validità dell’Assemblea, ne dirige l’andamento nominando a sua volta un Segretario e tre scrutatori onde costituirne insieme il seggio elettorale; detto seggio resterà aperto per due ore da conteggiarsi dall’inizio delle operazioni di voto.
Esaurito il tempo come prima prestabilito, il Presidente dell’Assemblea dichiara chiuse le votazioni e procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio delle schede; portato a termine questo compito, egli proclama gli eletti ed il Segretario redige il verbale dell’Assemblea sottoscrivendolo insieme al Presidente ed agli scrutatori.
Detto verbale, con le schede votate, viene consegnato al Consigliere Segretario  uscente che ne cura la conservazione; le schede vanno distrutte trenta giorni dopo la votazione.
 

Articolo 22 – Votazioni

Per poter esprimere il proprio voto, l’elettore deve essere presente all’Assemblea elettiva ed essere in regola con il pagamento delle quote sociali.
E’ tuttavia consentito esprimere il proprio voto delegando un altro Socio votante; a tal proposito è condizione tassativa che il delegante ed il delegato siano in regola con  il pagamento delle quote sociali e che quest’ultimo sia in possesso di una delega soltanto.
Il Presidente del seggio elettorale, dopo aver proceduto alla verifica dei poteri, consegna a ciascun  Socio che ne ha diritto una scheda come sopra definita e da lui siglata; lo stesso Socio, se anche delegato, ne riceverà due.
Dopo che l’elettore ha espresso il proprio voto  – indicando sulla scheda al massimo cinque preferenze tra i nominativi dei candidati resisi disponibili - restituisce la scheda al  Presidente che provvede a deporla nell’urna.
Ad insindacabile giudizio del Presidente del seggio, le schede che recano una qualsivoglia alterazione – abrasione, cancellatura o altro segno particolare – sono considerate nulle.

Articolo 23 – Risultati elettorali

Con l’atto della loro proclamazione da parte del Presidente del Seggio, risultano eletti Consiglieri i cinque candidati che, tra i nati o con ascendente  mussomelese, hanno ottenuto il maggior numero di suffragi; qualora non si raggiungesse il numero previsto, risultano eletti i candidati che, tra i coniugi dei mussomelesi, hanno ottenuto il maggior numero di suffragi.
In caso di parità nel numero di preferenze ottenute da candidati, risulta eletto il Socio più anziano per appartenenza  all’Associazione; al verificarsi di una ulteriore condizione  di parità, prevale il Socio più anziano di età.

 

Articolo 24  -  Anno sociale

L’anno sociale ed il relativo esercizio finanziario, hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il trentun dicembre successivo.

 

Articolo 25 – Presidente Onorario e Socio Onorario

Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea può attribuire la carica di Presidente Onorario a vita a un Socio che si sia particolarmente distinto in una pluriennale attività a beneficio dell’Associazione.
Detta carica, incompatibile in contemporanea con altre cariche sociali, è attribuibile, di volta in volta, ad un solo Socio.
Analogamente, su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea può attribuire la carica di Socio Onorario a vita a un Socio che si sia particolarmente distinto in una pluriennale attività a beneficio dell’Associazione.
Detta carica, incompatibile in contemporanea con altre cariche sociali, è attribuibile, di volta in volta, ad un solo Socio.
Il Presidente Onorario ed il Socio Onorario acquisiscono i diritti dell’Associazione, ma non versano la quota associativa.

 

Articolo 26 -  Proventi dell’Associazione

L’Associazione provvede alla propria amministrazione attraverso:
a)     le quote degli associati:
b)    le donazioni o altri proventi.
L’entità delle quote sociali viene stabilita, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea dei Soci.
Le quote devono essere corrisposte a mani del Consigliere Tesoriere ovvero a mezzo versamento su c/c bancario od altro sistema equipollente, in soluzione annuale entro fine febbraio.
Il Socio che non provvede al pagamento della sua quota entro il termine predetto, è sollecitato a farlo a cura del Consigliere  Tesoriere con lettera raccomandata; egli è tenuto al pagamento della quota  entro trenta giorni dalla ricezione del sollecito poiché, se ancora inadempiente nella corresponsione di quanto dovuto, egli perderà ogni suo diritto e, dal Consiglio Direttivo, verrà automaticamente  dichiarato decaduto dalla sua qualità di socio.

 

Articolo 27 -  Insegne dell’Associazione

La simbologia dell’Associazione viene decisa dal Consiglio Direttivo, il quale deve tener presente che ogni modifica alla tradizione consolidata, deve essere giustificata da effettive esigenze funzionali.

 

Articolo 28  -  Notiziario dell’Associazione

La pubblicazione ufficiale dell’Associazione è il “Notiziario” del quale è responsabile il Presidente nel pieno rispetto delle vigenti leggi sulla stampa e di una informazione semplice ed obiettiva; per la sua stesura viene consentita ampia partecipazione a tutti i Soci oltre che a quanti ritenga opportuno il Presidente.
Il “Notiziario” costituisce un mezzo per una libera espressione di comunicazione dei Soci nonché di divulgazione delle attività svolte, da svolgere ed in generale della vita dell’Associazione.
Subordinatamente alle possibilità finanziarie dell’Associazione, la sua pubblicazione potrà avvenire o in forma cartacea o informatica tramite sito web. 

Articolo 29 – Sanzioni

La violazione delle norme statutarie, ed in generale tutto ciò che provoca turbamento alla indispensabile armonia che deve regnare tra i Soci – ovvero la contravvenzione ai doveri della convivenza civile – comportano a carico dei loro  autori, secondo la gravità e/o la recidività, i seguenti provvedimenti disciplinari:
a)     il richiamo scritto;
b)    la sospensione temporanea;
c)     l’espulsione dall’Associazione.
I provvedimenti come sopra esposti, vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 30 -  Ricorso in appello

L’eventuale ricorso in appello di un Socio avverso i provvedimenti disciplinari a lui irrogati, deve essere formulato per iscritto ed inviato al Presidente entro quindici giorni dall’avvenuta conoscenza dal fatto contestatogli il quale, in conseguenza di ciò, riunirà in tempi brevi il Consiglio Direttivo che deciderà, questa volta, definitivamente. 

Articolo 31  -  Gruppo “Giovani”

Nell’ambito dell’Associazione si inserisce il gruppo “Giovani”, retto da un proprio regolamento che, per avere efficacia, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 32 -  Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato da una apposita Assemblea costituita da un numero di Soci non inferiore ai due terzi di tutti gli aventi diritto al voto in prima convocazione e, qualunque sia il numero dei Soci presenti, in seconda convocazione.
In questo caso ogni bene, eventualmente in possesso dell’Associazione verrà devoluto, su designazione dell’Assemblea e detratti i costi e le spese ordinarie, ad istituzioni benefiche.
Per ogni e qualsivoglia contestazione giudiziaria, sia in sede attiva che passiva, sarà competente sempre ed inderogabilmente il Foro di Torino. 

Nota a verbale

Il presente Statuto così composto da n. 13 (tredici) pagine oltre a questa – contenenti in totale n. 32 (trentadue) articoli – identificate ciascuna dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea di costituzione dell’Associazione, viene approvata oggi, giorno 11 del mese di maggio dell’anno duemiladue, dall’Assemblea dei Soci della Associazione Mussomelese “Terra Manfridae”, tenutasi nei modi e nei tempi dovuti; esso entra in vigore con piena efficacia, contestualmente alla sua sottoscrizione conseguente all’approvazione assembleare.

Torino, 11/05/2002

    Firmato
    Il Presidente
    Il Segretario